Art. 43-bis

Art. 43-bis

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In vigore dal 1 gen 2022
(Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, previsto dall', comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria) 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell', previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall', comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al comma 1, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 29 ---------------- AGGIORNAMENTO (29) La L. 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto (con l', comma 126) che "È prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all' del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-43-bis