Art. 38

Art. 38

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In vigore dal 12 gen 2023
Rimodulazione delle funzioni commissariali 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 GENNAIO 2023, N. 3)) . 2. Al Commissario ((straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)) si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 3. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario, determinato nei limiti di cui all', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, cui si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all', comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
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