Capo IV
Art. 37
Abrogato37 / 46Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione_- Modifiche al decreto-legge_17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
Misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione - Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all':
1) al comma 1, la lettera l) è abrogata;
2) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
«e-bis) assicurano, in relazione agli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto, al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di Stato.»;
b) all', comma 2, lettera g), dopo le parole «al fine di garantirne la continuità;» è aggiunto, infine, il seguente periodo: «allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la definitiva delocalizzazione in strutture temporanee delle attività agricole e zootecniche che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dall'Ufficio regionale competente;»;
c) all', comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all' del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-37