Capo I
Art. 3
Abrogato3 / 46Misure in materia fiscale
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all', comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020.
Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2018, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, nè all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-3