Art. 27

Art. 27

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In vigore dal 20 nov 2018
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all', comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) la Regione Campania; b) il ((Ministero per i beni e le attività culturali)) ; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) i Comuni; f) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; g) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture viarie; h) la Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all' del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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