Capo III
Art. 24
Abrogato24 / 46Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. Fuori dai casi disciplinati dall', comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all', comma 2, ai Comuni di cui all' unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all', attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all', a cui si allega l'eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l'ordinanza di sgombero;
b) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.
3. I Comuni di cui all', verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all', comma 13, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. I contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all', sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il contributo, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell', comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.
7. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-24