Capo III
Art. 23
Abrogato23 / 46Interventi di immediata esecuzione
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all', per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all' e lo stato della struttura, e la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui allo stesso comma 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 2, sono adottate misure operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni di cui all' dell'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all', comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purchè le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all', e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell' del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a euro 258.000, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all' fino alla definizione delle relative procedure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-23