Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 1 gen 2026
Ambito di applicazione e Commissario straordinario 1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all', comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo. La gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure oggetto del presente decreto cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Alla data di adozione del decreto di cui al presente comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2018. (29)(32)(36)(39) 46 3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonchè per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici. -------------- AGGIORNAMENTO (29) La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l', comma 460) che "Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022". -------------- AGGIORNAMENTO (32) La L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l', comma 734) che "Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attività di cui all', comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (36) La L. 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto (con l', comma 431) che "Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2024". -------------- AGGIORNAMENTO (39) La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l', comma 682) che "Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2025". -------------- AGGIORNAMENTO (46) La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l', comma 596) che "Il termine di cui all', comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2026".
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