Art. 9 ter
19 / 25Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici
In vigore dal 22 set 2018
1. All' del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale" sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";
b) al comma 2:
1) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono inserite le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";
2) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";
c) al comma 3:
1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91#art-9-ter