Art. 13 ter
25 / 25Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179
In vigore dal 22 set 2018
1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l' anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Storico versioni
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