Art. 11 bis · Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti

Art. 11 bis

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Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti

In vigore dal 22 set 2018
1. All', comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2018"; b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91#art-11-bis