Titolo I›Capo I
Art. 9
9 / 67Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise
In vigore dal 24 apr 2017
1. All', comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole "è incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020";
b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021";
c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2019".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-9