Titolo I›Capo I
Art. 7
Abrogato7 / 67Rideterminazione della base Ace
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 5 le parole "dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "del quinto esercizio precedente";
b) al comma 6-bis le parole "all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "al quinto esercizio precedente".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016.
3. All' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 552 è sostituito dal seguente: "552. Per i soggetti di cui all', comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo:
a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
b) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d'imposta precedente a quello per il quale si applica detto .".
4. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-7