Art. 55-quinquies

Art. 55-quinquies

107 / 131
In vigore dal 24 giu 2017
(( (Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri).)) (( 1. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate". 2. All' del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13 è inserito il seguente: "13.1. L'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla lettera b) del comma 13 si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o degli altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte e limitatamente alle predette somme, anche al coniuge e ai familiari di primo grado del titolare del conto eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe relative al conto stesso"))
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