Capo II
Art. 53
Abrogato12 / 67APE
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. Ai sensi e per gli effetti dell', comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell', comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
3. All', comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."
Storico versioni
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