Art. 53
98 / 131In vigore dal 1 gen 2018
(APE)
1.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))
.
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205))
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3. All', comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento."
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-53