Art. 50 · Investimenti nel settore dei trasporti
Titolo IVCapo I

Art. 50

Abrogato61 / 67

Investimenti nel settore dei trasporti

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. Al fine di favorire le attività di investimento nel settore dei trasporti, funzionali al consolidamento e allo sviluppo dei relativi servizi, anche tramite la attrazione di investimenti esteri, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a deliberare e sottoscrivere, anche in più soluzioni, un aumento del capitale sociale di Invitalia-Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nella misura massima di 300 milioni di euro nell'anno 2017.
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