Titolo III
Art. 42
Abrogato53 / 67Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016
In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. Il Fondo di cui all', comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e 132 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 anche per far fronte ai fabbisogni finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.
2. Per consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all' del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Le risorse di cui al comma 2, confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo, 4 comma, 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e sono oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-42