Art. 40-bis
67 / 131In vigore dal 24 giu 2017
(( (Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri). ))
((1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-40-bis