Art. 4
8 / 131In vigore dal 1 gen 2027
(Regime fiscale delle locazioni brevi)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178.
4.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui al comma 1 e 3 è punita con la sanzione di cui all', comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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5-bis.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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5-ter.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro; per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 40 per cento del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro. (52) (81)
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117))
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7-bis. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo, decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
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AGGIORNAMENTO (52)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l', comma 6) che il termine del 30 giugno previsto dal comma 5-ter del presente articolo per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.
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AGGIORNAMENTO (81)
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 ha disposto (con l', comma 9) che "Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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