Art. 33-bis

Art. 33-bis

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In vigore dal 24 giu 2017
(( (Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa).)) ((1. All'articolo 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) amministrazioni dello Stato di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio nazionale soggette a crisi industriale di cui all', commi 8 e 8-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle cessioni di cui al comma 1, lettera b-bis), si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico"))
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