Art. 31 · Edilizia sanitaria
Titolo II

Art. 31

Abrogato42 / 67

Edilizia sanitaria

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. In deroga alle disposizioni recate dall', comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme ammesse a finanziamento nel 2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2016 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2018. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all', comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-31