Art. 3 · Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
Titolo ICapo I

Art. 3

Abrogato3 / 67

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni

In vigore dal 24 apr 2017 al 23 giu 2017
1. All', comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono soppresse le parole: "di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" e le parole "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole "5.000 euro annui"; b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all', comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni." 2. All', comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 7: 1. al primo periodo, le parole: "15.000 euro annui" sono sostituite con le parole: "5.000 euro annui"; 2. dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui al primo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all', comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni." b) al numero 7-bis le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "5.000 euro". 3. All', comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "per importi superiori a 5.000 euro annui," sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi". 4. All', comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente "Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-3