Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 24 giu 2017
(Fabbisogni standard e capacità fiscali per Regioni) 1. All' della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 534, sono inseriti i seguenti: "534-bis. Previo aggiornamento da parte della Conferenza Unificata, segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017 - 2019, a decorrere dall'anno 2017, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all', comma 29, della ((legge 28 dicembre 2015, n. 208)) , - sulla base delle elaborazioni e ricognizioni effettuate dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A, attraverso l'eventuale predisposizione di appositi questionari, in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni - provvede all'approvazione di metodologie per la determinazioni di fabbisogni standard e capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, sulla base dei criteri stabiliti dall' del decreto legislativo 6 maggio 2011, ((n. 68, nelle materie)) diverse dalla sanità. 534-ter. A decorrere dall'anno 2018, il concorso alla finanza pubblica di cui all', comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all', comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio di ciascun anno, è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri,)) tenendo anche conto dei fabbisogni standard come approvati ai sensi del comma 534-bis e delle capacità fiscali standard elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard, il concorso alla finanza pubblica di cui al periodo precedente è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato." 2. A decorrere ((dal 1° gennaio 2018)) : a) all', comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il secondo e il quinto periodo sono soppressi; b) all', comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso. ((2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la parola: "2018", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "2019"; b) all': 1) al comma 2, le parole: "Per gli anni dal 2011 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2018" e le parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; 2) al comma 3, le parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; c) all': 1) al comma 1, le parole: "A decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2019"; 2) al comma 2, le parole: "entro il 31 luglio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2018"; d) all', commi 1 e 5, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2019"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-24