Art. 23 · Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana
Titolo II

Art. 23

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Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana

In vigore dal 24 apr 2017
1. A decorrere dall'anno 2017 sono confermati nella misura determinata per l'anno 2016: a) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti le province della regione Sardegna, tenendo conto del riordino territoriale attuato dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, e ripartendo i valori finanziari nei confronti degli enti subentranti per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio; b) i valori finanziari relativi ai trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno, a valere sui contributi ordinario, consolidato e perequativo, riguardanti gli enti subentrati alle province della Regione siciliana.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-23