Art. 1-bis
2 / 131In vigore dal 1 gen 2027
(Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata)
1.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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10.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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11.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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12.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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13.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141))
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14. Le entrate rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 affluiscono ad appositi capitoli ovvero capitoli/articoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle predette entrate ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15.
15. Le entrate risultanti dal monitoraggio di cui al comma 14 sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per le non autosufficienze, di cui all', comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all', comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui, e per la restante parte al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all', comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(29)
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l', comma 1) che "Sono inoltre sospesi i termini di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all' del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè i termini relativi alle procedure di cui all', commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50#art-1-bis