Art. 7 · Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte
Sez. II

Art. 7

Abrogato7 / 18

Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte

In vigore dal 21 feb 2017 al 21 apr 2017
1. Nell'ambito degli accordi di cui all' e dei patti di cui all', possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. 2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all', comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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