Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 22 apr 2017
Comitato metropolitano 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. 2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza ((, rimborsi di spese)) o altri emolumenti comunque denominati.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-6