Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 22 apr 2017
Definizione 1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)) , l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-4