Art. 16-bis
19 / 21In vigore dal 22 apr 2017
(( (Parcheggiatori abusivi). ))
((1. Il comma 15-bis dell' del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II"))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-16-bis