Art. 16 · Modifiche all'articolo 639 del codice penale
Capo II

Art. 16

Abrogato16 / 18

Modifiche all'articolo 639 del codice penale

In vigore dal 21 feb 2017 al 21 apr 2017
1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-16