Art. 10

Art. 10

10 / 21
In vigore dal 25 apr 2026
Divieto di accesso 1. L'ordine di allontanamento di cui all', comma 1, secondo periodo ((, e commi 2 e 3-bis)) , secondo periodo, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell', comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all', commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all' ((, commi 1 e 3)) , espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. ((Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all', comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto )) . Il questore può disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale, commessi in uno dei luoghi indicati all', comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. 3. La durata del divieto di cui al comma 2 non può comunque essere inferiore a dodici mesi, nè superiore a due anni, qualora le condotte di cui all', commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nelle ipotesi di cui all', comma 3-bis, la durata del divieto ((di accesso ad una o più delle zone di cui al predetto comma 3-bis, specificamente individuate)) , nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, è pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo ((9, laddove dalla condotta tenuta possa derivare, per il periodo di vigenza dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza)) . Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. 3-bis. ((Nei confronti di coloro)) che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli , terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, ((lettere)) c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza ((,il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno)) . ((Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo)) . 4. I divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore. 5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48. 6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6. 6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell' della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, ((terzo comma,)) del codice penale, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-10