Art. 9 · Relazioni alla Commissione
Capo I

Art. 9

Abrogato9 / 28

Relazioni alla Commissione

In vigore dal 23 dic 2016 al 21 feb 2017
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-9