Art. 3 · Limiti
Capo I

Art. 3

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Limiti

In vigore dal 23 dic 2016
1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. 2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-3