Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 22 feb 2017
Banche costituite in forma cooperativa 1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonchè degli articoli 30, comma 1, e ((31, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)) . Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ((1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-21