Capo II
Art. 20
20 / 28Effetti della sottoscrizione
In vigore dal 23 dic 2016
1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-20