Capo II
Art. 14
14 / 28Programma di rafforzamento patrimoniale
In vigore dal 23 dic 2016
1. L'intervento dello Stato ai sensi dell' può essere richiesto da un Emittente che - in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico - ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.
2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell' l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.
3. L'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.
4. L'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero.
5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-23;237#art-14