Art. 12 ter · Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

Art. 12 ter

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Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri

In vigore dal 27 feb 2016
1. All', comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "venti". 2. Le domande di cui al comma 1 dell' della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all' della medesima legge n. 92 del 2004. 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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