Art. 43-bis

Art. 43-bis

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In vigore dal 12 nov 2014
(( (Regioni a statuto speciale e province autonome).)) ((1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-43-bis