Art. 39-bis

Art. 39-bis

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In vigore dal 12 nov 2014
(( (Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti).)) ((1. La lettera tt) del comma 2 dell' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è sostituita dalla seguente: "tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; b) il 50 per cento di calore di scarto; c) il 75 per cento di calore cogenerato; d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-39-bis