Art. 27 · Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL
Capo V

Art. 27

Abrogato27 / 45

Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL

In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell', comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.
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