Capo IV
Art. 14
Abrogato14 / 45Norma overdesign
In vigore dal 13 set 2014 al 11 nov 2014
1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-14