Art. 11 · Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto
Capo IV

Art. 11

11 / 45

Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto

In vigore dal 13 set 2014
1. All' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50"; b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50". c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;133#art-11