Art. 32-bis
53 / 57In vigore dal 21 ago 2014
(( (Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). ))
((
1. Il numero 16) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"16) le prestazioni del servizio postale universale, nonchè le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-32-bis