Art. 12-bis
19 / 57In vigore dal 21 ago 2014
(( (Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario).))
((
1. È soppressa la Commissione prevista dagli , comma 6, e 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli interventi diretti sui ricettori di cui agli , comma 5, e 5, comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-12-bis