Art. 20
20 / 27Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande
In vigore dal 1 gen 2014
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), è abrogato.
2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121), le parole: "somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni" sono sostituite dalle seguenti: "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63#art-20