Art. 17
17 / 27Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
In vigore dal 4 ago 2013
1. I commi 1 e 2 dell' del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell', comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Entro il 31 dicembre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63#art-17