Art. 16 bis
25 / 27Interventi per favorire l'accesso al credito.
In vigore dal 4 ago 2013
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63#art-16-bis