Art. 29-bis

Art. 29-bis

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In vigore dal 18 dic 2024
(Incentivi in regime "de minimis" all'investimento in start-up innovative) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall', dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative ((, purchè l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio)) . ((1-bis. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025)) . 2. La detrazione di cui al comma 1 ((si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)) . La detrazione è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ((, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale)) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179#art-29-bis