Art. 29 quater · Dirigenti AGEA

Art. 29 quater

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Dirigenti AGEA

In vigore dal 28 feb 2012
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in scadenza il 31 dicembre 2011, nel limite massimo di tre unità. All'onere, pari ad euro 530.000, provvede l'AGEA con risorse proprie. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all', comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
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