Art. 25 bis · Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Art. 25 bis

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Copertura degli indennizzi riconosciuti ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7.

In vigore dal 28 feb 2012
1. L'impegno di spesa di cui all' della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è prorogato alle medesime condizioni per l'anno 2012. A tal fine, al comma 2, lettera b), dell' della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1-bis) 7,5 per mille per l'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2011"; b) al numero 2), la parola: "2011" è sostituita dalla seguente: "2012". 2. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società dovuto per l'anno 2012 si tiene conto della disposizione di cui all', comma 2, lettera b), numero 1-bis), della legge 6 febbraio 2009, n. 7, introdotta dal comma 1 del presente articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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